frazionamento e superbonus 110% - agg. 20/05/2022
Di seguito alcune indicazioni circa i chiarimenti forniti da Agenzia delle Entrate nell'aggiornamento delle FAQ del 19 maggio 2022. Non si possono frazionare gli importi delle singole rate della detrazione, ma ciascuna rata annuale può essere oggetto di una diversa cessione successiva..
Il divieto introdotto dal decreto Sostegni ter, che limita la possibilità di frazionamento del credito e introduce un codice identificativo per garantire la tracciabilità dello stesso, non si applica all’intero importo dei lavori.
I crediti derivanti da prime cessioni o da sconto in fattura saranno suddivisi in rate annuali dello stesso importo e il divieto di frazionamento del credito si applica a ciascuna rata.
In altre parole le cessioni del credito successive dovranno avere come oggetto l’intero importo ma della singola rata.
Le regole si applicano ai crediti che derivano dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Alle modifiche normative sulla cessione del credito del superbonus e degli altri bonus edilizi si aggiungono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Con il decreto Aiuti, il cui testo è stato pubblicato il 17 maggio scorso in Gazzetta Ufficiale, viene prevista la possibilità per le banche di trasferire in ogni momento i crediti ai propri clienti professionali.
Anche questa novità si applica per le comunicazioni di prima cessione o sconto dal 1° maggio.
Per le stesse cessioni si dovrà inoltre tenere presente il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nelle FAQ del 19 maggio 2022.
L’aggiornamento delle risposte ai quesiti richiesti più frequentemente riguarda il divieto di cessione parziale del credito ed è riferito ai passaggi successivi al primo.
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate richiama subito il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, inserito all’interno del testo del decreto Rilancio dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter.
La disposizione prevede che per i crediti che derivano dall’esercizio delle opzioni, la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, si applichi il divieto di frazionamento.
Ad ogni credito viene attribuito un codice identificativo univoco, il cosiddetto “bollino” di tracciabilità, che deve essere indicato nelle comunicazioni delle cessioni successive.
In merito l’Agenzia delle Entrate spiega che:
“in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.”
Il codice univoco sarà quindi attribuito a ciascuna rata e visibile all’interno dell’apposita piattaforma.
Il divieto di cessione parziale, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si applica all’importo della singola rata e non all’ammontare complessivo.
Tuttavia, permane il divieto di frazionare il credito fiscale per importi inferiori all’importo della singola annualità.
Fin dall’introduzione delle norme di cui al D.L. 34/2020 lo Studio Colle & Associati Srl Stp segue in collaborazione con importanti Studi Tecnici sia in Toscana che fuori regione le pratiche per l’ottenimento del visto di conformità finalizzato alla maturazione dei crediti legati all’esecuzione di lavori in ambito edilizio, come anche le pratiche per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Contattaci per capire se hai fatto tutto quello che dovevi per fruire dei bonus, il nostro studio si può occupare di tutto l’iter, dall’analisi della fattibilità con il cliente fino alle procedure per il recupero del credito d’imposta o della cessione del credito a terzi e/o a istituti di credito ed intermediari.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito,
Colle & Associati